Legislazione CBD cosmetici in Italia 2026: tutte le novità

Il panorama normativo italiano sui cosmetici al cannabidiolo attraversa una fase di trasformazione radicale.
Chi opera nel settore cosmetico si trova oggi di fronte a un quadro normativo del tutto stravolto rispetto anche solo a un anno fa. Lo stesso vale per chi compra, che sia online o che nei beauty store, cosmetici contenenti CBD.
Il Decreto Sicurezza 2025 [1] ha stravolto le regole del gioco creando distinzioni nette tra prodotti legali e illegali. Alla base di questa discriminazione c’è un elemento all’apparenza semplice: la parte della pianta da cui viene estratto il principio attivo.
Scopriamo insieme come orientarsi tra normative europee, disposizioni nazionali e le ultime sentenze giudiziarie che stanno ridisegnando il settore dei cosmetici al CBD in Italia.
Il pilastro europeo: Regolamento CE 1223/2009
La base legale per tutti i cosmetici al cannabidiolo venduti in Italia risiede nel Regolamento (CE) n. 1223/2009, entrato in vigore l'11 luglio 2013. Quest’ultimo ha sostituito la precedente Direttiva 76/768/CEE [2].
Tale normativa permette la libera circolazione dei cosmetici nel mercato unico europeo, garantendo allo stesso tempo standard di sicurezza elevati per tutelare la salute delle persone.
L'articolo 3 del Regolamento stabilisce il principio cardine della normativa. Secondo tale principio, tutti i cosmetici immessi sul mercato devono essere sicuri per la salute se usati in modo normale o prevedibile.
La Persona Responsabile è una figura chiave per il rispetto della normativa europea. Deve assicurare che ogni prodotto rispetti tutti i requisiti del Regolamento, predisponendo il Product Information File (PIF). Inoltre, deve notificare il prodotto tramite il portale CPNP (Cosmetic Product Notification Portal) [3].
Il CosIng (Cosmetic Ingredient Database) ha rappresentato una svolta per il settore nel febbraio 2021. In quell’occasione, la Commissione Europea ha distinto il cannabidiolo in due forme [4]. Il CBD sintetico, del tutto legale per uso cosmetico, e il CBD naturale, estratto dall’intera pianta.
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Questa distinzione è importante. Al momento, il cannabidiolo derivato solo dalle infiorescenze può essere usato solo in ambito farmaceutico. Per l’uso cosmetico, invece, deve provenire dall’intera pianta oppure essere di origine sintetica.
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La Legge 242/2016

La Legge 2 dicembre 2016, n. 242 [5] è stata per anni il principale riferimento per la vendita di cosmetici al CBD in Italia. Intitolata "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", la legge è nata con un obiettivo chiaro. Come si evince dal titolo, lo scopo è sostenere la coltivazione della pianta di Cannabis sativa L. come sostenibile e multifunzionale.
L'articolo 1 identifica chiaramente le finalità della coltivazione della canapa, inserendo tra gli usi consentiti anche la produzione di cosmetici. La legge include inoltre alimenti e semilavorati innovativi per l’industria e l’artigianato. Sono previsti anche impieghi in opere di bioingegneria, nella bonifica dei terreni e nelle attività didattiche e di ricerca. Per come è stata formulata, la legge ha permesso lo sviluppo di un mercato che, fino alle recenti modifiche, poteva usare tutte le parti della pianta.
L’articolo 2 definisce i requisiti per la coltivazione. Stabilisce innanzittutto che sono ammesse solo le varietà di canapa iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell’Unione Europea. Inoltre, tali varietà devono avere un contenuto di THC non superiore allo 0,2%, con una tolleranza fino allo 0,6%. La disposizione ha creato il framework legale per lo sviluppo della cosiddetta "cannabis light" e dei relativi prodotti derivati, tra cui i cosmetici.
L'articolo 4 introduce importanti obblighi di tracciabilità per gli operatori della filiera. Chi coltiva, trasforma o commercializza prodotti derivati dalla canapa deve produrre diversi documenti. Questi servono a dimostrare la provenienza dei semi, la varietà utilizzata e il rispetto dei limiti di THC previsti. Tali obblighi si estendono ai produttori di cosmetici, che devono mantenere una documentazione completa sulla filiera di approvvigionamento del cannabidiolo utilizzato nei loro prodotti.
Il Decreto Sicurezza 2025
Il Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 [6], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 e convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80 [7], ha segnato una svolta nel settore della canapa industriale. L'articolo 18 del Decreto Sicurezza 2025 introduce modifiche sostanziali alla Legge 242/2016, stabilendo che dalla pianta della canapa si possono utilizzare solo foglie, fusti e semi.
La normativa introduce un divieto esplicito sull'utilizzo delle infiorescenze, anche se contengono una percentuale trascurabile di THC. Il divieto si estende espressamente a “importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze”. Sono inoltre inclusi i prodotti “costituiti da infiorescenze di canapa”. Rientrano infine nel divieto anche “gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati”.
Il nuovo comma 3-bis, inserito nell’articolo 2 della Legge 242/2016, esclude dalla normativa sulla canapa industriale diverse attività legate alle infiorescenze.
La logica dietro la norma, viene chiarita nel testo del decreto legge. Si legge: "evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze possa favorire [...] comportamenti che espongano a rischio la sicurezza pubblica e stradale". Il paradosso scientifico è evidente: le infiorescenze di canapa industriale non hanno effetti psicoattivi documentati [12].
Implicazioni concrete per i cosmetici al CBD
Per il settore cosmetico, le modifiche del Decreto Sicurezza 2025 hanno introdotto una distinzione tra prodotti legali e illegali. La differenza dipende dalla fonte da cui viene estratto il cannabidiolo. I cosmetici contenenti CBD estratto dalle infiorescenze sono ora soggetti alle disposizioni del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli Stupefacenti). Rimangono invece pienamente legali quelli realizzati con cannabidiolo proveniente dall'intera pianta.
Il decreto prevede un'eccezione importante: restano ammessi i prodotti a base di cannabidiolo ottenuto da altre parti della pianta. Sempre che la loro produzione e vendita avvengano nel rispetto della Legge 242/2016. Oltre a questo, devono essere stati regolarmente notificati nel Portale Europeo dei Prodotti Cosmetici (CPNP). La possibilità esiste perché il cannabidiolo, di per sé, non è uno stupefacente e non può essere reso completamente illegale.
Il decreto sicurezza, inoltre, non coinvolge il CBD di tipo farmaceutico, ovvero quello presente nella cannabis terapeutica. Resta escluso anche il cannabidiolo estratto dalle sole infiorescenze di canapa industriale per uso farmacologico. Per queste due tipologie di CBD non sono previste modifiche normative. La cannabis terapeutica prescritta dal medico rimane completamente esclusa dalle nuove limitazioni e continua a essere disponibile nelle farmacie con ricetta specialistica.
Requisiti operativi per produttori e distributori
I produttori di cosmetici al cannabidiolo devono garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CE 1223/2009. Tra questi anche il divieto assoluto di test sugli animali (cruelty-free) per prodotti finiti (dal 2004) e ingredienti (dal 2009/2013).
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La designazione di una Persona Responsabile nell'Unione Europea è obbligatoria: può essere una persona fisica o giuridica con sede nel territorio comunitario. La Persona Responsabile assume la responsabilità legale per la conformità del prodotto. Inoltre, deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento che il cosmetico rispetta tutti i requisiti normativi.
Il Product Information File (PIF) deve contenere informazioni dettagliate sulla formulazione del prodotto, specificando il tipo di cannabidiolo utilizzato e la sua origine. Particolare attenzione deve essere prestata alla documentazione della filiera di approvvigionamento, per dimostrare che il CBD non deriva dalle infiorescenze della pianta. Il PIF va conservato per almeno 10 anni dopo l'ultima immissione sul mercato del prodotto e deve essere reso disponibile alle autorità competenti su richiesta.
La valutazione della sicurezza costituisce un passaggio obbligatorio. Ogni prodotto cosmetico contenente cannabidiolo va sottoposto a valutazione da parte di un esperto qualificato. Per “qualificato” si intende che deve avere una laurea in farmacia, medicina, veterinaria, chimica, tossicologia o discipline equivalenti. Il tutto accompagnato da esperienza pratica nel settore della valutazione della sicurezza cosmetica.
Notifica CPNP ed etichettatura conforme
Prima dell'immissione sul mercato, ogni prodotto cosmetico al cannabidiolo viene notificato attraverso il sistema CPNP. La notifica contiene informazioni specifiche sul tipo di CBD utilizzato, la sua concentrazione nel prodotto finito e la sua origine (foglie, fusti, semi o sintetico). Il numero CPNP assegnato è conservato dalla Persona Responsabile e può essere richiesto dalle autorità competenti in qualsiasi momento.
L'etichettatura dei cosmetici al cannabidiolo deve rispettare i requisiti dell'articolo 19 del Regolamento CE 1223/2009.
Devono essere innanzitutto riportate informazioni obbligatorie quali il nome e l'indirizzo della Persona Responsabile. Poi è il turno di contenuto nominale, data di durata minima, precauzioni per l'impiego. Suegue infine l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso [8]. Il cannabidiolo deve essere indicato nella lista INCI con la denominazione "Cannabidiol" seguita da specifiche sulla sua origine.
L'etichetta va redatta in italiano, con informazioni facilmente leggibili, indelebili e visibili. Ogni dichiarazione relativa alle proprietà del prodotto deve essere veritiera, non ingannevole e conforme ai criteri comuni stabiliti dalla Commissione Europea. È vietato attribuire al cosmetico proprietà terapeutiche, caratteri o funzioni che non possiede.
Sistema di controlli e regime sanzionatorio
Il sistema di controllo italiano sui cosmetici al cannabidiolo è gestito dal Ministero della Salute [9] in collaborazione con le ASL territoriali e l'Agenzia delle Dogane. I controlli possono riguardare sia la fase di importazione che quella di vendita. Questi comprendendo verifiche documentali, ispezioni presso le strutture produttive e distributive e prelievi di campioni per analisi di laboratorio.
Le autorità competenti seguono protocolli molto precisi. Innanzitutto devono verificare la conformità della documentazione tecnica (PIF, certificati di analisi, documentazione sulla filiera di approvvigionamento). Possono anche ispezionare le strutture produttive per verificare il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione. Rientra tra i loro compiti anche l’analisi dei prodotti finiti per confermare la conformità della composizione dichiarata.
Particolare attenzione viene prestata alla verifica dell'origine del cannabidiolo utilizzato.Le autorità possono richiedere una documentazione completa sulla filiera di approvvigionamento e sui contratti di fornitura. Possono inoltre chiedere i certificati di origine delle materie prime e i risultati delle analisi, per dimostrare l’assenza di componenti derivati dalle infiorescenze.
Il regime sanzionatorio per la vendita di cosmetici al cannabidiolo non conformi prevede sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali. Nel caso di vendita di cosmetici contenenti cannabidiolo derivato dalle sole infiorescenze, si applicano le disposizioni del Testo Unico sugli Stupefacenti. C’è quindi il rischio di possibili conseguenze penali per produzione, trasformazione, distribuzione o commercio di sostanze stupefacenti. Si tratterebbe di reclusione da 2 a 6 anni e multe significative.
Per violazioni meno gravi, quali carenze nella documentazione tecnica o nell'etichettatura, si applicano sanzioni amministrative “più leggere”. Queste possono variare da alcune migliaia di euro fino a decine di migliaia. Tutto dipende dalla gravità dell'infrazione e delle dimensioni dell'azienda coinvolta.
Quando scegli i tuoi cosmetici anche tu devi stare attento/a agli ingredienti che sono stati usati per la loro produzione. Leggi la nostra guida per conoscere gli ingredienti da evitare nei cosmetici così da aiutarti nella scelta del prodotto più adatto per la tua pelle.
Posizione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 33/2025 [10], un documento tecnico-giuridico che analizza le criticità del nuovo Decreto Sicurezza. La Relazione si concentra sull'articolo 18, evidenziando diversi profili di illegittimità costituzionale e incompatibilità con il diritto europeo.
Secondo la Cassazione, l'articolo 18 del Decreto Sicurezza è in contrasto con il principio di offensività. Tale principio prevede la punibilità solo di comportamenti realmente pericolosi per la sicurezza pubblica. Ma il Decreto tratta tutte le infiorescenze di canapa a prescindere dal loro contenuto di THC. E lo fa senza alcuna prova scientifica di pericolosità, rischiando di punire comportamenti che non costituiscono reale pericolo.
La Corte evidenzia inoltre un conflitto con l'articolo 41 della Costituzione italiana sulla libertà economica. Chi ha operato legalmente con la canapa industriale dovrebbe poter continuare senza ostacoli, salvo prove di un rischio concreto per la sicurezza pubblica.
Un aspetto rilevante riguarda la violazione del principio dell'affidamento legittimo. Tale principio tutela i cittadini e gli operatori economici impedendo allo Stato di cambiare le regole senza prevedere misure transitorie adeguate. Chi ha avviato un'attività nel rispetto della Legge 242/2016 non dovrebbe trovarsi da un momento all’altro in una situazione di rischio penale.
La Relazione della Cassazione evidenzia anche una violazione del principio di libera circolazione delle merci previsto dal diritto dell'Unione Europea. L’articolo 34 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) tutela la libera circolazione delle merci. In pratica, vieta agli Stati membri di ostacolare la vendita e la circolazione di beni legali prodotti in un altro Paese dell’UE. La Corte di Giustizia Europea nel 2020 ha allargato lo stesso principio anche alla vendita del CBD.
Prospettive europee e sviluppi futuri
L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) [11] sta attualmente valutando la richiesta di EIHA (European Industrial Hemp Association) e di diverse aziende del settore. L’obiettivo è autorizzare il cannabidiolo nelle formulazioni alimentari nell’Unione Europea. Il parere definitivo è atteso entro la fine del 2026 e potrebbe avere significative ripercussioni anche sul settore cosmetico.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [12] già nel 2017 affermava che le preparazioni di cannabidiolo puro, con THC sotto lo 0,2%, non dovessero essere sotto controllo internazionale. Secondo l’OMS non creano danni né dipendenza. Tale posizione costituisce un importante precedente scientifico e potrebbe influenzare l’evoluzione della normativa italiana.
Il processo di armonizzazione della normativa a livello europeo sul cannabidiolo è in corso. Procede attraverso diversi canali.
La Commissione Europea sta lavorando per creare un framework normativo più uniforme. L’obiettivo è ridurre le divergenze tra Stati membri.
Il Parlamento Europeo ha approvato nel 2020 emendamenti che innalzano il limite di THC “su campo” allo 0,3%.
In questo modo, l’Europa si allinea ai principali mercati internazionali della canapa. Nel 2027 tale limite potrebbe innalzarsi allo 0,5%.
Il mosaico di diverse normative degli Stati membri persiste e continua a entrare in conflitto con le direttive UE. Tra gli Stati non c'è ancora accordo completo sui limiti del THC, sulla modalità di regolamentazione del cannabidiolo, sull'etichettatura, sulle imposte e sulle categorie commerciali.
Raccomandazioni operative per consumatori e aziende
Acquistare cosmetici al cannabidiolo non è reato. Per evitare rischi, è importante tuttavia importante verificare alcuni dettagli. Innanzitutto che il prodotto sia regolarmente notificato nel sistema CPNP e che riporti chiaramente nome e indirizzo della Persona Responsabile nell'Unione Europea.
L'etichettatura deve essere completa e conforme ai requisiti normativi, presentando l'elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso e delle eventuali precauzioni per l'impiego. È consigliabile acquistare solo da rivenditori autorizzati e affidabili, che possano fornire informazioni complete sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti.
Le aziende devono mantenere una documentazione completa e aggiornata che dimostri la conformità normativa. Certificati di analisi che attestino l'origine del cannabidiolo utilizzato e contratti di fornitura con fornitori certificati. Anche la documentazione sulla tracciabilità della filiera di approvvigionamento e le certificazioni di conformità alle buone pratiche di fabbricazione sono indispensabili.
Se però hai ancora dubbi e vuoi conoscere quali sono i cosmetici più sicuri, leggi il nostro articolo dedicato, dove ti forniamo delle linee guida che ti aiuteranno nella scelta dei prodotti più sani e meno dannosi.
È importante monitorare costantemente gli sviluppi normativi, considerando che il settore è in continua evoluzione. Le associazioni di categoria, quali Imprenditori Canapa Italia, stanno lavorando attivamente per ottenere modifiche alla normativa attuale e per promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni.
Recap generale
Il panorama normativo che regola l'acquisto e la vendita di cosmetici al cannabidiolo in Italia si presenta complesso e in continua evoluzione. Il Decreto Sicurezza 2025 ha introdotto modifiche significative che hanno ridefinito i confini della legalità. Tutto questo ha creato una distinzione netta tra prodotti autorizzati e prodotti vietati.
La situazione attuale, pur presentando sfide significative, offre anche opportunità per chi sa navigare correttamente nel complesso panorama normativo italiano ed europeo. L'importante è mantenere sempre la massima attenzione alla conformità normativa e alla qualità dei prodotti.
Bibliografia
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- [1] Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di giustizia e immigrazione";
-
- [2] Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 342 del 22.12.2009;
-
- [3] CPNP - Cosmetic Product Notification Portal. Portale europeo per la notifica dei prodotti cosmetici gestito dalla Commissione Europea;
-
- [4] CosIng - Cosmetic Ingredient Database. Database degli ingredienti cosmetici della Commissione Europea, aggiornamento febbraio 2021 relativo all'inserimento del cannabidiolo (CBD);
-
- [5] Legge 2 dicembre 2016, n. 242, "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa". Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016;
-
- [6] Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025, contenente modifiche sostanziali alla normativa sulla canapa industriale;
-
- [7] Legge 9 giugno 2025, n. 80, di conversione del Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48. Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025;
-
- [8] Ministero della Salute - Etichettatura dei cosmetici e commercializzazione nell'Unione Europea. Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1223/2009;
-
- [9] Ministero della Salute - Sezione Cosmetici. Informazioni su vigilanza, controlli e normativa nazionale di attuazione del Regolamento europeo sui cosmetici;
-
- [10] Corte Suprema di Cassazione - Relazione n. 33/2025. Analisi tecnico-giuridica delle criticità costituzionali e di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea del Decreto Sicurezza 2025;
-
- [11] EFSA - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Valutazione in corso sulla classificazione del cannabidiolo nelle formulazioni alimentari nell'Unione Europea;
-
- [12] OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità. Rapporto del 2017 sulle preparazioni di cannabidiolo puro e valutazione della necessità di controllo internazionale.
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